07 Apr AREA PRIVATA O AREA APERTA AL PUBBLICO?
Quando la circolazione all’interno di una determinata area è consentita soltanto a particolari categorie di persone, individuate ed autorizzate dal proprietario, non si può parlare di area aperta al pubblico, ma solo di area privata.
Diversamente, un’area privata può definirsi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio quando vi sia un uso ad opera di una collettività indeterminata di persone, per soddisfare un pubblico e un generale interesse. Si pensi ad un parcheggio a servizio di attività commerciali a cui si possa accedere liberamente e senza limitazioni.
Al riguardo il TAR della Puglia, con la sentenza n. 491/1994, ha stabilito che un’area privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone, viene equiparata ad un’area pubblica.
Pertanto, la possibilità giuridicamente lecita di accesso all’area privata da parte del pubblico, per assenza di sistemi protettivi come sbarre, catene, paletti o visibili divieti, consente di parlare di area privata ad uso pubblico.
No Comments