ATTI OSCENI … PUO’ ACCADERE ANCHE IN CONDOMINIO
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ATTI OSCENI … PUO’ ACCADERE ANCHE IN CONDOMINIO

ATTI OSCENI … PUO’ ACCADERE ANCHE IN CONDOMINIO

L’atto osceno è perseguibile legalmente quando viene commesso in un luogo aperto al pubblico. La differenza tra il reato penale e il mero illecito amministrativo concerne solo la possibilità, anche ipotetica, che all’atto stesso assistano soggetti minori, mentre resta ferma, in ogni caso, la necessità che la condotta riprovevole venga posta in essere in un luogo non privato. 
L’ espressione “luogo aperto al pubblico o collocato nelle immediate vicinanze o all’interno di luoghi frequentati da minori” riportato dalla norma merita una riflessione in quanto, secondo l’interpretazione offerta dai Giudici della Corte di Cassazione, comprende anche gli spazi comuni degli edifici condominiali adibiti al passaggio sia dei condomini che dei terzi. Pare, infatti, che il legislatore, con tale dicitura, abbia voluto far riferimento a qualsiasi luogo liberamente accessibile da chiunque o almeno da una limitata (ma determinata) categoria di persone, quindi anche l’androne di un condominio, le scale dello stesso o qualsiasi altro spazio condominiale (Cassazione n. 28853/2009)

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