CONDOMINIO: OBBLIGO ATTENUATO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI
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CONDOMINIO: OBBLIGO ATTENUATO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

CONDOMINIO: OBBLIGO ATTENUATO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

La nuova disciplina della privacy impone la tenuta del registro solo in casi particolari, come imprese con più di 250 dipendenti , trattamenti di dati, non occasionali, potenzialmente idonei a ledere il diritti e le libertà degli interessati, o trattamenti di dati “sensibili” o relativi a condanne penali.
Attenzione però, perché tale obbligo, che apparentemente appare estraneo alla vita condominiale, può diventare concreto di fronte ad una delibera avente ad oggetto, per esempio, richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche per sinistri avvenuti all’interno dei locali comuni, piuttosto che l’attuazione di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche richiesti da un singolo condominio portatore di disabilità. 
Niente panico però, perché, in questi casi, è consentita l’applicazione semplificata della norma, ovvero la tenuta di un registro parziale per i soli trattamenti che lo richiedono, non per tutte le attività di gestione del condominio.

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