CONTRATTI DI PROSSIMITA’: UN’ALTERNATIVA AI NUOVI CONTRATTI A TERMINE

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CONTRATTI DI PROSSIMITA’: UN’ALTERNATIVA AI NUOVI CONTRATTI A TERMINE


CONTRATTI DI PROSSIMITA’: UN’ALTERNATIVA AI NUOVI CONTRATTI A TERMINE


I limiti posti dal decreto Dignità alla stipulazione del contratto a termine hanno rinnovato l’interesse delle aziende per il contratto di prossimità, disciplinato dall’articolo 8 del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011.
Si tratta di CONTRATTI AZIENDALI, finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività, la cui sottoscrizione è rimessa esclusivamente alle associazioni, o alle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, di maggiore rappresentatività in termini comparativi.
Le suddette intese riguardano materie strategiche per l’organizzazione del lavoro e della produzione (le mansioni del lavoratore, la classificazione e l’inquadramento del personale, i contratti a termine e quelli a orario ridotto, la disciplina dell’orario di lavoro, le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro) e non hanno solo la funzione di integrare il CCNL, ma possono addirittura andare in deroga a quest’ultimo, oltre che alla stessa legge, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
Pertanto, alla luce delle stringenti novità normative introdotte dal Decreto Dignità in tema di contratti a tempo determinato, non è da escludere il ricorso delle aziende alla contrattazione di prossimità.

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