07 Apr GLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE SONO DIVERSI DALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Il genitore o coniuge che fa mancare i “mezzi di sussistenza” ai propri figli o all’altro coniuge, è punito dall’art. 570 co. 2 n. 2 del codice penale.
Tuttavia, l’espressione “mezzi di sussistenza” esprime un concetto diverso dall’assegno di mantenimento che abitualmente sentiamo nominare, in quanto esso fa riferimento solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare beneficiario, come precisato dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 3831 del 25.01.2017.
Tuttavia, se l’obbligato è privo di disponibilità economica, non sussiste il reato per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza
Da ultimo si tenga in considerazione che l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza a danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non è un unico reato, trattandosi piuttosto di più reati in concorso o in continuazione tra loro.
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