I DIVIETI DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
15820
post-template-default,single,single-post,postid-15820,single-format-standard,bridge-core-2.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-20.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-15681
 

I DIVIETI DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE

I DIVIETI DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE

Alla luce delle recenti novità introdotte dal Decreto Dignità, è sempre vietata la stipulazione di contratti a termine:
– per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
– se entro i 6 mesi precedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che non vi sia la necessità di sostituire lavoratori assenti, o per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
– in occasione di sospensione del lavoro o di una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, con riferimento ai lavoratori interessati da tali iniziative;
– da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La violazione dei summenzionati divieti determina la conversione in un contratto a tempo indeterminato.
Infine, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

No Comments

Post A Comment