07 Apr I DIVIETI DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
Alla luce delle recenti novità introdotte dal Decreto Dignità, è sempre vietata la stipulazione di contratti a termine:
– per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
– se entro i 6 mesi precedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che non vi sia la necessità di sostituire lavoratori assenti, o per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
– in occasione di sospensione del lavoro o di una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, con riferimento ai lavoratori interessati da tali iniziative;
– da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La violazione dei summenzionati divieti determina la conversione in un contratto a tempo indeterminato.
Infine, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.
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