ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO COMUNICATO DOPO DUE MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI COMPORTO
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ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO COMUNICATO DOPO DUE MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI COMPORTO

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO COMUNICATO DOPO DUE MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI COMPORTO

Al fine di valutare la legittimità di un licenziamento intervenuto successivamente alla fine del periodo di comporto, dovrà essere presa in considerazione ogni significativa circostanza intercorsa tra la fine di detto periodo ed il licenziamento intimato. 
In particolare, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 25535/18), ha stabilito che il ritardo nella comunicazione del recesso, avvenuto oltre due mesi dopo la fine del periodo di comporto, tenuto conto dell’accoglimento di una richiesta di ferie del lavoratore successiva alla maturazione del periodo di comporto, ovvero l’assegnazione al dipendente di ulteriore periodo di ferie, o ancora l’accettazione del rientro in servizio e della prestazione lavorativa, ancorché per un tempo breve, o ancora la fissazione della visita di sorveglianza sanitaria, sono tutte circostanze idonee a dimostrare la volontà del datore di lavoro di rinunciare ad avvalersi del recesso.

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