07 Apr LA BUSTA PAGA NON PROVA IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.
Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula ‘per ricevuta’ costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non dell’effettivo pagamento del lavoratore.
La busta paga, infatti, non è altro che un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione e, quindi, non può costituire prova dell’avvenuto regolare pagamento del lavoratore (Cass. Civ. n. 21699/18).
Ne consegue che, in caso di contestazioni, il datore di lavoro dovrà provare di aver correttamente pagato il proprio lavoratore, dal momento che non vi è una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
Al contrario, sarà il lavoratore a dover provare di non aver ricevuto la retribuzione, nel caso in cui il datore di lavoro produca regolare documentazione liberatoria, o quietanze rilasciate dal lavoratore stesso.
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