LA BUSTA PAGA NON PROVA IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.

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LA BUSTA PAGA NON PROVA IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.


LA BUSTA PAGA NON PROVA IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE.


Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula ‘per ricevuta’ costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non dell’effettivo pagamento del lavoratore.
La busta paga, infatti, non è altro che un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione e, quindi, non può costituire prova dell’avvenuto regolare pagamento del lavoratore (Cass. Civ. n. 21699/18). 
Ne consegue che, in caso di contestazioni, il datore di lavoro dovrà provare di aver correttamente pagato il proprio lavoratore, dal momento che non vi è una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalla busta paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
Al contrario, sarà il lavoratore a dover provare di non aver ricevuto la retribuzione, nel caso in cui il datore di lavoro produca regolare documentazione liberatoria, o quietanze rilasciate dal lavoratore stesso.

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