07 Apr L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NELLA SEPARAZIONE O DIVORZIO
L’abitazione della casa familiare deve essere garantita preferibilmente al genitore con cui vivono prevalentemente i figli minori o i figli maggiorenni, sprovvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.
Infatti, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, avendo una finalità di protezione nei confronti di quest’ultimi e tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo da mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano.
Ne consegue che, l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, in quanto è condizionata soltanto all’interesse dei figli (Cass. Civ. 25604/2018). Tuttavia in taluni casi il Giudice ne può tenere conto.
Tanto considerato, la casa familiare rimarrà nella disponibilità materiale del genitore con il quale sono collocati i figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Ovviamente staremo a vedere se la riforma, così come concepita, verrà effettivamente approvata, in quanto, in tal caso, il coniuge che permanga nell’abitazione potrebbe essere costretto a versare all’altro, una somma corrispondente alla metà di un canone di locazione.
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