07 Apr LE FERIE NON GODUTE VANNO INDENNIZZATE.
Secondo il Diritto dell’Unione Europea, è illegittima l’automatica perdita da parte del lavoratore del diritto all’indennizzo delle ferie retribuite non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per il solo fatto di non averle richieste.
La Corte di Giustizia Europea, infatti, con la sentenza 06.11.2018, ha stabilito che il datore di lavoro sia tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, secondo la Corte di Giustizia Europea, solo se il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, dopo essere stato posto nelle condizioni di chiederle, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite, perderà tale diritto e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata indennità finanziaria.
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