07 Apr MANCATO MANTENIMENTO DEI FIGLI: ANCHE IL GENITORE NON CONIUGATO E’ PUNIBILE?
L’art. 570 bis c.p. punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, divorzio, nullità del matrimonio o affido condiviso dei figli.
La suddetta norma apparirebbe applicabile solo nei confronti dei soli genitori coniugati e non anche di quelli non sposati, con il rischio di un conseguente vuoto normativo.
Di contrario avviso si è dimostrato il Tribunale di Treviso (sentenza n. 554/2018), secondo cui la condotta del genitore non coniugato, che non corrisponde l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio, integra il reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p., che punisce chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge.
Pertanto, non solo i genitori coniugati, ma anche quelli non coniugati sono punibili penalmente se si sottraggono agli obblighi di mantenimento dei propri figli.
No Comments