RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DELLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE … MA ATTENZIONE ALL’ECCEZIONE

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RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DELLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE … MA ATTENZIONE ALL’ECCEZIONE


RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DELLA SOCIETA’ PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE … MA ATTENZIONE ALL’ECCEZIONE


Le sanzioni tributarie contestate ad enti o società con personalità giuridica (SRL e SPA) devono oggi essere considerate esclusivamente a carico di quest’ultime. 
Risulta, infatti, che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7, D.L. n. 269/2003, non sia più possibile applicare il c.d. principio della personalità della pena che imporrebbe, invece, anche una forma di responsabilità personale dell’amministratore preposto (ufficialmente o anche solo di fatto) alla gestione della società. 
Tale assunto però, si presta ad una eccezione, così come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanza 07/11/2018, n. 28331) che, sul punto, ha riconosciuto la reviviscenza della responsabilità personale dell’amministratore in caso di società di capitali costituite come paravanto, nell’interesse esclusivo della persona fisica – amministratore di fatto della società stessa.

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