07 Apr SCONTRO CON ANIMALI SELVATICI: CHI PAGA?
Si può ritenere responsabile la Pubblica Amministrazione in virtù del principio generale del risarcimento per fatto ingiusto ex art. 2043 c.c., a condizione che il danneggiato dimostri, oltre al nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso, anche il comportamento colposo attivo od omissivo ascrivibile all’ente pubblico.
Ciò sta a significare che l’amministrazione può essere chiamata a rispondere dei danni da animali selvatici, sia ad esempio per aver tenuto attività positive, quali ad esempio l’effettuazione di lanci di animali selvatici in numero eccessivo o in momenti inopportuni, oppure in conseguenza di omissioni, come la sua inerzia dinnanzi alla incontrollata proliferazione di animali, senza adottare misure dirette alla loro cattura o abbattimento o ancora per la mancata predisposizione di misure che garantiscano che gli animali selvatici rimangano nel proprio habitat naturale, evitando così danni alle persone
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