SEPARAZIONE E DIVORZIO: 
SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER I FIGLI. DIFFERENZE

15885
post-template-default,single,single-post,postid-15885,single-format-standard,bridge-core-2.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-20.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-15681
 

SEPARAZIONE E DIVORZIO: 
SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER I FIGLI. DIFFERENZE


SEPARAZIONE E DIVORZIO: 
SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER I FIGLI. DIFFERENZE


Sono spese ordinarie quelle destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita dei figli, comprese quindi nell’assegno di mantenimento versato dal genitore obbligato, mentre sono straordinarie quelle spese necessarie ad affrontare eventi imprevedibili, eccezionali o a soddisfare esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli e quindi NON ricomprese nell’assegno in oggetto.
Recenti sentenze della Cassazione hanno stabilito che sia contrario alla legge prevedere la corresponsione di un importo in via forfettaria. Il problema, ovviamente, si porrà solo se le spese siano maggiori e non inferiori!
Esse sono riconducibili sostanzialmente a tre voci: spese scolastiche, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario e spese per la pratica di uno sport.
Possiamo ulteriormente distinguere tra spese non necessarie, per le quali vi è SEMPRE BISOGNO del previo consenso, come potrebbe essere quelle per la frequentazione di un master, o di scuole private, università fuori sede, ripetizioni private, etc., ovvero, nell’ambito delle spese sportive, le attrezzature, l’iscrizione a competizioni sportive, etc.
Oppure spese straordinarie necessarie, che danno diritto al rimborso al genitore che le ha sostenute ANCHE SE NON VI SIA STATO UN PREVENTIVO CONSENSO dell’altro, come ad esempio quelle relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, etc.
La Corte di Cassazione con un orientamento ormai consolidato e confermato da ultimo con la sentenza n. 2127/2016, ha avuto modo di precisare che, a fronte del rifiuto dell’altro genitore di provvedere al rimborso della sua quota, dovrà essere il Giudice a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, facendo riferimento al rapporto tra l’entità della spesa e l’utilità derivante ai figli, oltre che alle condizioni economiche dei genitori.
I Tribunali, dal canto loro, hanno siglato, con le locali organizzazioni degli avvocati, dei memorandum d’intesa atti ad identificare cosa debba o non debba considerarsi spesa straordinaria, creando tuttavia, un florilegio di orientamenti differenti. Tribunale che vai orientamento che trovi.

No Comments

Post A Comment