07 Apr SI’ ALLA PATENTE DI GUIDA COME DOCUMENTO DI IDENTITA’ … MA ATTENZIONE A VARCARE IL CONFINE ITALIANO
La patente di guida è riconosciuta dallo stato Italiano come un documento del tutto “equivalente alla carta di identità”.
Più in partciolate, l’art. 35 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa si spinge ben oltre e attesta che “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato”
Tutto ciò anche con riferimento alla nuova patente plastificata che, come richiesto, contiene la fotografia del soggetto e risulta rilasciata da una amministrazione dello Stato.
Attenzione però perché solo l’ordinamento italiano consente tale equiparazione. All’estero è sempre richiesta la carta di identità (UE) o il passaporto.
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