07 Apr TRASFERIMENTI: E’ LAVORO STRAORDINARIO
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 24828/18 ha ricordato che deve considerarsi superato il concetto di lavoro effettivo (D.Lgs. 66/02), riconoscendo valore piuttosto alla disponibilità del lavoratore e alla sua presenza sui luoghi di lavoro oltre alla prestazione effettiva.
Ciò significa che tutti i momenti in cui il lavoratore non può disporre liberamente di sé stesso, restando obbligato a tenersi disponibile per il datore per ogni richiesta o necessità, vanno ricompresi nell’orario di lavoro.
Ciò vale quindi anche per i trasferimenti, rispetto ai quali il lavoratore ha diritto di essere retribuito anche per il tempo impiegato per raggiungere i luoghi indicati dal datore di lavoro.
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