07 Apr TRASFERTA, TRASFERIMENTO E DISTACCO DEI DIPENDENTI
Con la trasferta, il trasferimento e il distacco è possibile modificare il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, anche oltre confine.
Quali sono le caratteristiche?
TRASFERTA: si caratterizza per un mutamento temporaneo del luogo di lavoro. Il rientro nella sede originaria è certo. Viene posta in essere per esigenze transitorie e contingenti, ma non prevedibili al momento dell’assunzione.
TRASFERIMENTO: utilizzato per inviare anche all’estero i propri lavoratori. Si tratta di un mutamento definitivo dell’originario luogo di lavoro, presso una sede distaccata del medesimo datore di lavoro. E’ possibile unicamente per agioni tecniche, organizzative e produttive che debbono essere dimostrate dal datore di lavoro.
DISTACCO: previsto dall’art. 30 del D.Lgs 276/2003, si verifica quando il datore, per proprie esigenze, mette a disposizione uno o più suoi lavoratori, in favore di altro imprenditore, per un periodo limitato e per una ben determinata attività lavorativa.
Le tre figure in oggetto hanno distinti riflessi fiscali, previdenziali ed assistenziali, che vanno adeguatamente ponderati.
Come si può immaginare, quando i tre istituti vengono impiegati per convincere il lavoratore a presentare le dimissioni, per sollevare qualche eccezione è necessario essere in grado di dimostrare l’effettivo e legittimo intendimento illegittimo.
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