UNO SPECIALE DIRITTO D’USO ESCLUSIVO IN CONDOMINIO
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UNO SPECIALE DIRITTO D’USO ESCLUSIVO IN CONDOMINIO

UNO SPECIALE DIRITTO D’USO ESCLUSIVO IN CONDOMINIO

La concessione di un diritto d’uso esclusivo di una parte comune condominiale o di una porzione di quest’ultima, operata sin dal momento della costituzione del condomino dal costruttore, deve oggi essere intesa a favore dell’unità immobiliare e non più del proprietario della stessa, come invece ritenuto pacificamente sino ad oggi in conformità alle caratteristiche del diritto d’uso disciplinato dal Codice Civile, che collega la permanenza degli effetti al suo titolare.
Così ha stabilito la più recente ed innovativa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Il “diritto d’uso esclusivo condominiale” diventa quindi un qualcosa di nuovo rispetto al “comune” diritto reale di cui all’art. 1021 c.c., da cui si prende le distanze per avvicinarsi, invece, al concetto di pertinenza, intesta in senso atecnico, come maggior utilità che una proprietà esclusiva (non il proprietario della stessa), può trarre dal bene comune.
Tale nuova chiave di lettura apre le porte alla completa trasferibilità e perpetuità del diritto d’uso esclusivo della parte condominiale esistente sin dall’origine del condominio e mette quindi fine all’annoso problema della estinzione di detto “privilegio” in caso di alienazione del bene.

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